Secondo la legislazione belga vantaggi irregolari o gratuiti concessi da una società residente belga ad una società non residente sono imputati alla base imponibile della società belga in questione. La base imponibile tuttavia non è aumentata se un tale vantaggio è concesso ad una società belga.
In un caso trattato davanti alla Corte di Giustizia europea (ECJ), una società belga aveva concesso un prestito esente da interessi ad un’affiliata francese ed aveva pagato la retribuzione della dirigenza alla società madre lussemburghese. L’amministrazione fiscale belga aveva successivamente aumentato la base imponibile della società del 5% a titolo di interessi perché il beneficiario del prestito era associato al datore del prestito, e non aveva permesso la deduzione della retribuzione. Se tale operazione fosse avvenuta tra società correlate belghe, la situazione sarebbe stata diversa.
L’ECJ ha stabilito che la misura belga costituisce una restrizione della libertà di stabilimento perché i vantaggi irregolari o gratuiti concessi da una società belga sono aggiunti alla sua base imponibile nei casi in cui il beneficiario è una società correlata situata in un altro paese membro dell’EU mentre non succede quando il beneficiario del vantaggio si trova nel Belgio.
Secondo la Corte, di conseguenza una società belga potrebbe rinunciare all’acquisto, alla creazione o al mantenimento di un’affiliata in un altro paese membro o all’acquisto o mantenimento di una quota sostanziale in una società stabilita in questo Stato a causa dell’onere fiscale supplementare. Vice versa, le società stabilite in altri paesi membri dell’EU potrebbero non acquistare, creare o mantenere affiliate in Belgio o acquistare e mantenere quote sostanziali in società belghe a causa dell’onere fiscale supplementare imposto dalla legislazione belga.
Pur stabilendo che la misura belga è in contrasto con la libertà di stabilimento, l’ECJ ha anche constatato che la restrizione può essere giustificata dalla necessità di assicurare un’equa distribuzione del potere fiscale tra i paesi membri dell’UE e la prevenzione dell’evasione fiscale. La restrizione di conseguenza è considerata giustificata se la misura belga non va oltre quanto considerato necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti.
L’ECJ ritiene che un tale caso si manifesta se nelle situazioni nelle quali vi è un sospetto che una transazione non sia stata svolta sulla base del normale valore di mercato, il contribuente ha la possibilità di presentare prove di una giustificazione commerciale della transazione e la misura fiscale correttiva è limitata all’importo che supera l’importo che sarebbe stato concordato tra società non correlate.