Competenza degli uffici delle imposte. In futuro l’ufficio delle imposte, nella cui circoscrizione è situata la rispettiva residenza, sarà competente della riscossione dell’imposta sul reddito, dell’imposta sul valore aggiunto e dei contributi salariali o dei datori di lavoro di imprese.
A partire dal 1° luglio l’ufficio delle imposte del luogo in cui il contribuente ha residenza è competente territorialmente anche nei casi in cui uno o più stabilimenti dell’impresa del contribuente sono situati nella circoscrizione di altri uffici delle imposte. In passato in questi casi era competente l’ufficio delle imposte situato nel luogo in cui aveva sede lo stabilimento.
Per un motivo giustificato l’imprenditore può tuttavia presentare una domanda di mantenimento della competenza dell’ufficio delle imposte attuale. Un motivo giustificato è per esempio la grande distanza tra l’abitazione e lo stabilimento aziendale.
A partire dal 1° luglio un apposito ufficio delle imposte per le imprese esiste soltanto per le società di capitale (in particolare per le società a responsabilità limitata) nonché per le società di persone. In questi casi è rilevante il luogo in cui ha sede l’amministrazione. Le nuove competenze si applicano pertanto soltanto alle persone fisiche.
Nel caso di un’autodenuncia per evasione fiscale ovvero per errori commessi nella dichiarazione dei redditi presentata occorre prestare particolare attenzione. La presentazione della denuncia all’ufficio non competente ha l’effetto che quest’ultimo informa l’ufficio competente e che il fatto denunciato è considerato “scoperto”. La successiva autodenuncia all’ufficio competente non è più impune.
IVA. In una decisione rilasciata dalla Corte Europea in materia di fatture erronee si stabilisce che non è lecito negare il rimborso dell’IVA sostenuta a monte nei casi in cui fino al momento del rilascio dell’accertamento viene presentata una fattura corretta. A parere della Corte in questi casi l’IVA sostenuta a monte va rimborsata non soltanto dal momento del rilascio della fattura corretta ma che la correzione ha effetto retroattivo.
Questo fatto è previsto anche in una nota a margine della direttiva IVA austriaca, ma non viene considerato nelle procedure davanti alle camere fiscali indipendenti ed alla Corte Amministrativa. Occorre pertanto far presente che l’effetto retroattivo deve considerato a seguito della legislazione europea.