Bulgaria: Prima deferimento alla Corte di Giustizia Europea in materia di IVA

Secondo la legge bulgara sull’IVA, in vigore dal 1° gennaio 2007, risultati mensili negativi in materia di IVA dovevano essere riportati per i successivi tre mesi. Il rispettivo rimborso poteva essere chiesto con la dichiarazione IVA del terzo mese. Dopo lo Stato doveva rimborsare l’IVA entro 45 giorni se non veniva disposta una revisione fiscale. In questo caso l’IVA doveva venire rimborsata dopo la revisione e in funzione dell’esito della stessa. Lo Stato doveva interessi per il periodo dalla scadenza dei 45 giorni fino al rimborso effettivo (cioè per il rimborso ritardato a seguito della revisione).

 

Questa legge è stata modificata nel dicembre 2007 al fine di consentire il rimborso dell’IVA immediatamente alla scadenza del termine dei 45 giorni e nonostante l’avvio di una revisione, se il contribuente poteva mettere a disposizione un’adeguata garanzia collaterale. La legge sull’IVA è stata modificata nuovamente in gennaio 2010 per stabilire che lo Stato era tenuto a pagare interessi per i periodi di ritardo del rimborso dovuti ad una revisione. Per questo motivo il problema degli interessi si poneva soltanto per il 2008 ed il 2009.

 

Un ente energetico bulgaro aveva un credito di IVA che risaliva al periodo prima del cambio intervenuto nel dicembre 2007. L’IVA veniva rimborsata, ma senza interessi per il ritardo. Di conseguenza l’ente fa fatto ricorso contro la posizione dell’autorità fiscale richiedendo il pagamento di interessi da parte dello Stato.

 

Successivamente la Corte Amministrativa di Sofia ha deciso di sospendere la procedura relativa alla vertenza tra la società e l’Ufficio imposte per i grandi contribuenti in merito all’obbligo dello Stato di pagare interessi per il 2008 presentando quattro domande alla Corte Europea per stabilire se le rispettive procedure erano conformi alle direttive IVA dell’UE.

 

Gli esperti hanno tuttavia criticato la Corte Amministrativa di Sofia perché non ha posto quesiti più chiari in merito all’obbligo dello stato di pagare interessi a contribuenti a seguito di rimborsi ritardati dovuti a revisioni perché la prima questione si riferisce soltanto al cambiamento legale del periodo di rimborso e non contempla l’obbligo di pagare interessi.

 

La seconda questione riguarda soltanto il termine del rimborso senza considerare gli obblighi dello Stato di pagare interessi. La terza domanda lascia completamente da parte la questione degli interessi e la quarta domanda cerca di stabilire se nel caso in cui precedenti obblighi del contribuente sono pagati attraverso la riduzione dell’IVA da rimborsare il contribuente deve pagare interessi allo stato dopo la data della dichiarazione IVA nella quale è stato richiesto il rimborso e fino alla data del documento con il quale le autorità riconoscono di avere un debito nei confronti del contribuente.

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A proposito di Alessandro Pasut

Alessandro Pasut è un professionista dell’impresa, costruttore di competitività, tessitore di relazioni economiche fra l’Italia ed il Centro Europa, in una prospettiva di sviluppo globale.
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