In data 1° agosto 2011 in Austria è stata pubblicata la Modifica alle leggi tributarie 2011 che prevede l’applicazione del metodo dell’esenzione condizionata ai dividendi di portafoglio provenienti dagli Stati terzi con i quali è stata concordata cooperazione amministrativa. Tale nuova disposizione entra in vigore a partire dall’anno di imposizione 2011.
Immediatamente dopo la sentenza della Corte Europea, la Camera fiscale indipendente di Linz, invocata da un contribuente, aveva stabilito che in attesa dell’emanazione di nuove disposizioni, previste nell’ambito della Modifica alle leggi tributarie del 2011, per i periodi imponibili precedenti al 2011, ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi andava applicato il metodo dell’esenzione condizionata.
Le Autorità fiscali hanno presentato un ricorso contro la decisione della Camera fiscale indipendente di Linz alla Corte Amministrativa che in una recente sentenza ha stabilito che, fino all’entrata in vigore della modifica diventata necessaria a causa della sentenza della Corte Europea, ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi va applicato il metodo dell’imputazione.