Austria: Forniture intracomunitarie di beni

In Austria le cosiddette “forniture intracomunitarie di beni“ sono esenti da IVA. La fattura deve tuttavia riportare il numero di identificazione IVA valido del cliente che deve essere imprenditore. Se questi requisiti non sono completamente soddisfatti, l’esenzione dall’IVA non è più concessa. Occorre pagare l’IVA a posteriori e vengono applicati interessi di mora, che ammontano al 2% dell’IVA dovuta.

A parere delle autorità fiscali austriache, il cliente è tenuto a versare l’imposta dovuta se l’imprenditore può provare che gli sono state fornite informazioni non corrette e che, nonostante un suo comportamento improntato a normali criteri di prudenza e di diligenza, non è stato in grado di riconoscere la falsità delle informazioni. Per comportamento improntato a normali criteri di prudenza e di diligenza le autorità fiscali intendono azioni dell’imprenditore volte a verificare la validità del numero di identificazione IVA della controparte.

La validità di un numero di identificazione IVA può essere controllata interrogando il sistema di scambio d’informazioni sull’IVA (VIES) dell’UE o presentando una domanda di conferma di un numero di identificazione IVA presentata in via telematica attraverso il sistema FinanzOnline in Austria. Il ricorso ad ambedue i sistemi di controllo da parte dell’imprenditore è considerato ragionevole da parte delle autorità fiscali.

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A proposito di Alessandro Pasut

Alessandro Pasut è un professionista dell’impresa, costruttore di competitività, tessitore di relazioni economiche fra l’Italia ed il Centro Europa, in una prospettiva di sviluppo globale.
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