Rimborsi IVA. Dal 2010 gli imprenditori stranieri, che devono sostenere l’IVA croata sugli acquisti di beni e di servizi, hanno il diritto al rimborso dell’IVA. Essendo i rimborsi dell’IVA soggetti al principio della reciprocità, possono essere richiesti soltanto nei casi in cui il paese, nel quale la società straniera è registrata ai fini dell’IVA, rimborsa l’IVA nazionale alle società croate.
La reciprocità in materia di IVA esiste con la Slovenia ed è applicata all’IVA sostenuta dopo il 1° luglio 2011. Recentemente le autorità fiscali croate hanno confermato che anche gli imprenditori svizzeri possono richiedere il rimborso dell’IVA. In questo caso la reciprocità riguarda l’IVA sostenuta dopo il 1° gennaio 2011. Secondo una recente informazione diffusa dalle autorità fiscali, la reciprocità è entrata in vigore con la Serbia per l’IVA sostenuta dopo il 2 maggio 2012.
Le richieste di rimborso dell’IVA dovrebbero essere presentate entro il 30 giugno da parte di un rappresentante IVA. Il rimborso dell’IVA potrà essere richiesto per un periodo di almeno tre mesi consecutivi ma non per periodi superiori ad un anno. Le richieste potranno essere avanzate per periodi più brevi se il periodo in questione finisce con dicembre.
Croazia: Rimborsi IVA
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