E’ stata approvata la modifica all’IVA dovuta nel trasferimento di beni immobili. A partire dal 1° gennaio 2014 il trasferimento di siti sui quali sono stati eretti strutture o sottoservizi sarà soggetto allo stesso regime IVA a cui è sottoposto il trasferimento di fabbricati.
Nell’ambito dell’imposta sull’acquisto di beni immobili, il Senato ha modificato la proposta del Governo affermando che l’imposta dovuta in relazione all’acquisto o al trasferimento di beni immobili dovrà essere sostenuta anche in futuro dal cedente. L’acquirente dovrà pagare l’imposta soltanto se le parti contraenti inseriscono una clausola in tal senso nel contratto. In altri casi, come ad esempio quello delle aste o dei conferimenti effettuati a favore delle società, l’acquirente dovrà sostenere l’imposta.
Il Senato ha anche approvato il concetto dell’obbligo esistente se l’IVA viene versata in un conto bancario diverso da quello pubblicato dalle autorità tributarie. L’obbligo esisterà soltanto per pagamenti superiori a 700.000 corone.
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