Il Commento sulla Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche è stato integrato per quanto riguarda l’applicazione del tasso del 5%. Il commento modificato stabilisce che nella verifica se il reddito di una società in un determinato periodo imponibile supera o meno la soglia di 1 milione di litas, deve essere considerato il reddito globale della società realizzato in Lituania e all’estero.
Nel caso in cui una società svolge attività in un altro stato attraverso una stabile organizzazione, il reddito complessivo della società lituana e il reddito prodotto all’estero attraverso la stabile organizzazione devono essere presi in condizione escludendo solo i dividenti ricevuti.
Il commento precisa che il reddito da attività agricole deve essere determinato includendo anche il reddito realizzato attraverso una stabile organizzazione operante all’estero ed il reddito di una società straniera realizzato attraverso una stabile organizzazione in Lituania.
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