Numero crescente di società greche e romene registrate in Bulgaria

Aprire società in Bulgaria. Un numero crescente di società greche e romene si registrano in Bulgaria, uno dei paesi membri dell’UE con le aliquote più basse dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Più di 272 società romene si sono registrate in Bulgaria e presentano le loro dichiarazioni del reddito nel Paese. Nel 2006, l’anno prima dell’adesione della Romania e della Bulgaria all’UE, soltanto 33 società romene erano registrate in Bulgaria. In Bulgaria l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è del 10%, mentre nella Romania è del 16%.

Il numero delle società greche registrate in Bulgaria è persino più alto. Nel corso dell’ultimo anno, 2072 società greche hanno presentato la loro dichiarazione dei redditi in Bulgaria. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche nella Grecia è del 25%.

Più di un terzo delle società registrate in Bulgaria hanno la loro sede centrale a Ruse, una città sul Danubio, a 70 km dalla capitale romena di Bucarest. Altre 93 società sono registrate a Sofia e 22 a Varna sul Mar Nero.

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Austria: Obbligo fiscale per ammende

Il vantaggio economico illegalmente conseguito significa che il contribuente riceve redditi imponibili. Se l’ammenda non è deducibile dalla base imponibile, si ha una doppia punizione in quanto il contribuente paga imposte sull’importo dal quale ha pagato la multa. I commenti alla proposta di legge avanzata in Austria precisano pertanto che un prelievo degli utili esplicitamente definito in cifre concrete deve essere eccettuato dal divieto di deduzione.

In linea di massima in caso di una condanna del contribuente ci sono spese non deducibili: la pena inflitta, le spese giudiziali o le spese del difensore sostenute nella procedura penale ovvero in una procedura penale secondo il codice tributario. Se la procedura finisce con una sentenza assolutoria del contribuente, le spese di consulenza sostenute al riguardo saranno deducibili.

Diversa è la situazione per quanto riguarda l’aumento delle imposte non deducibili inflitto secondo il diritto penale tributario. Le spese di consulenza connesse direttamente alla pena non saranno deducibili, mentre le spese di consulenza sostenute in relazione alla determinazione della base imponibile saranno considerati oneri di gestione.

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Ungheria: Modifiche alle imposte 2012

Riporto di perdite. Secondo le modifiche, in Ungheria il ricorso al riporto di perdite sarà limitato al 50% del reddito imponibile dell’anno in questione. Ulteriori limiti saranno imposti al riporto di perdite in caso di trasformazioni di società o cambiamenti del controllo diretto o indiretto del contribuente secondo i termini del codice civile.

Nel caso dell’acquisto di una maggioranza qualificata nella società del contribuente, il riporto di perdite sarà consentito soltanto se la maggioranza degli azionisti ed il contribuente sono state senza interruzione parti correlate nei due anni precedenti, se i titoli del contribuente o della maggioranza degli azionisti sono almeno in parte quotate in borsa o se il contribuente continua a svolgere l’attività esercitata prima della cessione della quota di maggioranza per la durata di due anni successivi e se percepisce un reddito da questa attività in ambedue gli anni.

In caso di trasformazione della società, il successore giuridico potrà far ricorso alle perdite soltanto se l’azionista diretto/indiretto di maggioranza del predecessore giuridico secondo i termini del codice civile rimane l’azionista maggioritario del successore giuridico e se nei due anni successivi alla trasformazione il successore giuridico genera reddito da almeno una delle attività svolte dal predecessore giudico.

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Austria: Forniture intracomunitarie di beni

In Austria le cosiddette “forniture intracomunitarie di beni“ sono esenti da IVA. La fattura deve tuttavia riportare il numero di identificazione IVA valido del cliente che deve essere imprenditore. Se questi requisiti non sono completamente soddisfatti, l’esenzione dall’IVA non è più concessa. Occorre pagare l’IVA a posteriori e vengono applicati interessi di mora, che ammontano al 2% dell’IVA dovuta.

A parere delle autorità fiscali austriache, il cliente è tenuto a versare l’imposta dovuta se l’imprenditore può provare che gli sono state fornite informazioni non corrette e che, nonostante un suo comportamento improntato a normali criteri di prudenza e di diligenza, non è stato in grado di riconoscere la falsità delle informazioni. Per comportamento improntato a normali criteri di prudenza e di diligenza le autorità fiscali intendono azioni dell’imprenditore volte a verificare la validità del numero di identificazione IVA della controparte.

La validità di un numero di identificazione IVA può essere controllata interrogando il sistema di scambio d’informazioni sull’IVA (VIES) dell’UE o presentando una domanda di conferma di un numero di identificazione IVA presentata in via telematica attraverso il sistema FinanzOnline in Austria. Il ricorso ad ambedue i sistemi di controllo da parte dell’imprenditore è considerato ragionevole da parte delle autorità fiscali.

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Austria: Modifica alle leggi tributarie 2011

In data 1° agosto 2011 in Austria è stata pubblicata la Modifica alle leggi tributarie 2011 che prevede l’applicazione del metodo dell’esenzione condizionata ai dividendi di portafoglio provenienti dagli Stati terzi con i quali è stata concordata cooperazione amministrativa. Tale nuova disposizione entra in vigore a partire dall’anno di imposizione 2011.

Immediatamente dopo la sentenza della Corte Europea, la Camera fiscale indipendente di Linz, invocata da un contribuente, aveva stabilito che in attesa dell’emanazione di nuove disposizioni, previste nell’ambito della Modifica alle leggi tributarie del 2011, per i periodi imponibili precedenti al 2011, ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi andava applicato il metodo dell’esenzione condizionata.

Le Autorità fiscali hanno presentato un ricorso contro la decisione della Camera fiscale indipendente di Linz alla Corte Amministrativa che in una recente sentenza ha stabilito che, fino all’entrata in vigore della modifica diventata necessaria a causa della sentenza della Corte Europea, ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi va applicato il metodo dell’imputazione.

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Croazia: Modifiche alle tasse nel 2011

Alcune modifiche alle leggi sulle imposte sul reddito sono entrate in vigore rispettivamente il 15 ottobre e l’8 dicembre 2011.

Dividendi e quote di utili sulla base del capitale azionario. Non è più necessario effettuare il pagamento di dividendi e di quote di utili distribuiti sulla base del capitale azionario nel conto corrente bancario dell’azionista. I pagatori di dividendi e di quote di utili sulla base del capitale azionario devono tuttavia tenere un registro dei dividenti e delle quote di utili calcolati e pagati per ogni singolo azionista e devono presentare un rapporto obbligatorio dei dividendi e delle quote di utili calcolati e pagati alle autorità fiscali inviando il modulo DU.

Il modulo DU deve essere messo a punto e presentato alle autorità fiscali il 15° giorno del mese successivo al mese in cui i dividendi o le quote di utili sono stati pagati. In caso di acconti di dividendi e di quote di utili sulla base del capitale azionario effettuati durante l’anno imponibile, il modulo DU deve essere presentato contemporaneamente al pagamento in acconto, ma il dividendo è considerato pagato nel momento in cui il conguaglio è stato effettuato tra acconti e utili effettivamente realizzati.

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Austria: Dividendi di portafoglio

All’inizio dell’anno la Corte Europea aveva sentenziato in una controversia portata a sua attenzione che non vi deve essere una differenza di trattamento tra i dividendi di portafoglio – ossia i dividendi derivanti da partecipazioni al di sotto del 10% – provenienti da paesi dell’UE e dallo SEE da un lato, e quelli provenienti da Stati terzi, dall’altro. Sempre secondo la Corte Europea, ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi si può applicare sia il metodo di esenzione che il metodo di imputazione.

La legislazione austriaca allora vigente in materia costituiva pertanto una violazione della libertà di circolazione dei capitali. I redditi derivanti dai dividendi di portafoglio di società con sede all’estero erano imponibili in Austria. L’esenzione fiscale era concessa soltanto a partire da una partecipazione di almeno il 10%. I redditi da dividendi provenienti da società con sede nell’UE e/o nello Spazio Economico Europeo invece erano in linea di massima esenti, indipendentemente dal livello della partecipazione.

 

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Aumenta l’imprenditoria italiana in Brasile

Presenza italiana. Secondo una notizia diffusa da Milano Finanza, a fine settembre, si contavano 585 aziende attive negli stati di San Paolo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paranà, Rio Grande do Sul, Spirito Santo e Santa Catarina. Ciò significa un incremento del 50% rispetto alle 389 imprese registrate a fine 2010. E non ci sono soltanto grandi società quali Fiat, Pirelli, Telecom, Campari, Eni, Ferrero, Luxottica, Prysmian, Finmeccanica, Impregilo, Barilla, Brembo, Danieli, Esaote, Marcegaglia, Lavazza, Technogym, Ferretti, Azimut Benetti e Intesa Sanpaolo, ma anche numerose piccole e medie imprese che hanno compreso l’importanza dell’internazionalizzazione, scommettendo sul Brasile. Un trend che ha spinto l’ambasciata italiana di Brasilia ad analizzare il fenomeno per comprenderne la portata strategica e al contempo per avviare sempre più stretti scambi commerciali.

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Investimenti per la manutenzione di infrastrutture in Slovenia

Infrastrutture. Nell’ambito dei lavori di manutenzione delle infrastrutture nel 2012 è previsto, tra l’altro, il rinnovo di una parte della pista di rullaggio e della segnaletica dell’Aeroporto di Joze Pucnik (Brnik-Lubiana) per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Le Ferrovie dello Stato slovene intendono investire 24 milioni di euro nel rinnovo della stazione ferroviaria di Poljcane, nel rinnovo della tratta ferroviaria Grosuplje-Kocevje, nei sottopassaggi e ponti e nell’installazione di barriere acustiche. Tra i più considerevoli lavori di manutenzione per il 2012 si prevede la sistemazione dell’incrocio in diversi livelli della strada principale e del principale asso ferroviario di Pusenci e di Grobelno, la circonvallazione Gorenja vas-Trebinja, la ricostruzione della strada principale tra Baca e Dolenja Trebusa, la circonvallazione di Crnomelj, il risanamento di alcune frane e muri ed altri. La spesa prevista è di 129 milioni di euro nel 2012. Il Porto di Capodistria intende impiegare 5,9 milioni di euro per il rinnovo e la ricostruzione di una parte della costa e dei binari ferroviari dentro l’aeroporto.

 

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Imprenditoria in Qatar

Imprenditoria. Secondo una notizia diffusa da “The Peninsula”, il Consiglio dei Ministri del Qatar dovrebbe approvare la bozza di legge che permetterebbe ad aziende del Gulf Cooperation Council (GCC) di costituire le operazioni nel paese. La bozza inoltrata al Comitato Consultivo è già stata approvata all’ unanimità. La mossa segue una decisione presa dai vertici del GCC durante un summit precedente per permettere alle società commerciali regionali di avere filiali in tutto il Golfo, nel tentativo di accelerare la costituzione di un mercato comune del GCC. La bozza ha proposto alcune condizioni ad aziende del GCC che desiderano avere una presenza nel Qatar. Innanzitutto, dovrebbero essere registrate ed essere operative nel paese di propria origine per almeno 3 anni, e poi, dovrebbero essere al 100% di proprietà di cittadini del GCC. Ciò significa che aziende a responsabilità limitata con partecipazione straniera registrate in altri paesi del GCC non avrebbero il permesso di mettere piede in Qatar secondo la legge proposta. L’Arabia Saudita e l’Oman hanno già emanato leggi che permettono stabilimenti commerciali di altri paesi del GCC di svolgere attività nei loro territori.

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