All’inizio dell’anno la Corte Europea aveva sentenziato in una controversia portata a sua attenzione che non vi deve essere una differenza di trattamento tra i dividendi di portafoglio – ossia i dividendi derivanti da partecipazioni al di sotto del 10% – provenienti da paesi dell’UE e dallo SEE da un lato, e quelli provenienti da Stati terzi, dall’altro. Sempre secondo la Corte Europea, ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi si può applicare sia il metodo di esenzione che il metodo di imputazione.
La legislazione austriaca allora vigente in materia costituiva pertanto una violazione della libertà di circolazione dei capitali. I redditi derivanti dai dividendi di portafoglio di società con sede all’estero erano imponibili in Austria. L’esenzione fiscale era concessa soltanto a partire da una partecipazione di almeno il 10%. I redditi da dividendi provenienti da società con sede nell’UE e/o nello Spazio Economico Europeo invece erano in linea di massima esenti, indipendentemente dal livello della partecipazione.