Austria: plusvalenza

A partire dal 1° aprile 2012, la plusvalenza sarà generalmente soggetta all’aliquota speciale del 25%. A partire dall’undicesimo anno dall’acquisto, si applica una detrazione per tener conto dell’inflazione in modo che i redditi si riducono del 2% all’anno e, al massimo, del 50%. Ciò significa che su un immobile acquistato nel 2010 in caso di cessione dopo il 2045 grava un’imposta sui redditi derivanti dalla cessione di immobili del 12,5%.

Nel caso di immobili, per i quali al 31 marzo 2012 il termine dei dieci anni non era scaduto, si applica un’aliquota forfetaria per determinare il costo d’acquisto e si calcola su questa base la plusvalenza da cessione. L’aliquota forfetaria ammonta all’86% della plusvalenza e di conseguenza l’imposta è del 3,5% (25% del 14% della plusvalenza). In alternativa è anche possibile considerare il costo d’acquisto effettivo, ma in questo caso occorre tener conto della detrazione dovuta all’inflazione.

A partire dal 1° aprile 2012 anche la riqualificazione di terreni comporta un obbligo fiscale. Se la riclassificazione è avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, ai fini del calcolo della plusvalenza, il ricavo della vendita deve essere ridotto del 40%. L’onere fiscale ammonta quindi al 15% del ricavo della vendita, cioè al 25% del 60% della plusvalenza.

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A proposito di Alessandro Pasut

Alessandro Pasut è un professionista dell’impresa, costruttore di competitività, tessitore di relazioni economiche fra l’Italia ed il Centro Europa, in una prospettiva di sviluppo globale.
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