Nel caso di una perdita, le imposte dovute a seguito di un utile successivo o simultaneo dovranno essere ridotte della perdita. In caso di utili che non sono compensati da perdite precedenti le ritenute devono essere versate successivamente e una perdita, che sarà realizzato in futuro, comporterà un credito fiscale. Il limite superiore di tale credito ammonta al 25% delle perdite.
Investitori privati non possono riportare all’anno successivo le perdite sostenute in un anno fiscale. Le perdite sostenute nel periodo tra il 1° aprile 2012 ed il 31 dicembre 2012 saranno compensate attraverso un conguaglio finale. La scadenza per tale conguaglio sarà il 30 aprile 2013.
Interessi maturati sono immediatamente imponibili a livello del venditore nel momento in cui il titolo è venduto. Interessi maturati su acquisti aumentano le spese di acquisto per l’acquirente ai fini fiscali e riducono quindi il reddito di capitale dopo una successiva vendita.
Valuta straniera acquistata dal 1° aprile 2012 e tenuta in un conto bancario in valuta è soggetta alla tassazione progressiva al posto della ritenuta alla fonte al momento del versamento o del pagamento in euro senza riguardo al periodo di detenzione.