La competenza degli uffici delle imposte in Austria

Competenza degli uffici delle imposte. In futuro l’ufficio delle imposte, nella cui circoscrizione è situata la rispettiva residenza, sarà competente della riscossione dell’imposta sul reddito, dell’imposta sul valore aggiunto e dei contributi salariali o dei datori di lavoro di imprese.

A partire dal 1° luglio l’ufficio delle imposte del luogo in cui il contribuente ha residenza è competente territorialmente anche nei casi in cui uno o più stabilimenti dell’impresa del contribuente sono situati nella circoscrizione di altri uffici delle imposte. In passato in questi casi era competente l’ufficio delle imposte situato nel luogo in cui aveva sede lo stabilimento.

Per un motivo giustificato l’imprenditore può tuttavia presentare una domanda di mantenimento della competenza dell’ufficio delle imposte attuale. Un motivo giustificato è per esempio la grande distanza tra l’abitazione e lo stabilimento aziendale.

A partire dal 1° luglio un apposito ufficio delle imposte per le imprese esiste soltanto per le società di capitale (in particolare per le società a responsabilità limitata) nonché per le società di persone. In questi casi è rilevante il luogo in cui ha sede l’amministrazione. Le nuove competenze si applicano pertanto soltanto alle persone fisiche.

Nel caso di un’autodenuncia per evasione fiscale ovvero per errori commessi nella dichiarazione dei redditi presentata occorre prestare particolare attenzione. La presentazione della denuncia all’ufficio non competente ha l’effetto che quest’ultimo informa l’ufficio competente e che il fatto denunciato è considerato “scoperto”. La successiva autodenuncia all’ufficio competente non è più impune.

IVA. In una decisione rilasciata dalla Corte Europea in materia di fatture erronee si stabilisce che non è lecito negare il rimborso dell’IVA sostenuta a monte nei casi in cui fino al momento del rilascio dell’accertamento viene presentata una fattura corretta. A parere della Corte in questi casi l’IVA sostenuta a monte va rimborsata non soltanto dal momento del rilascio della fattura corretta ma che la correzione ha effetto retroattivo.

Questo fatto è previsto anche in una nota a margine della direttiva IVA austriaca, ma non viene considerato nelle procedure davanti alle camere fiscali indipendenti ed alla Corte Amministrativa. Occorre pertanto far presente che l’effetto retroattivo deve considerato a seguito della legislazione europea.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , , , | Lascia un commento

L’Austria e la forma giuridica delle imprese

L’entrata in vigore della riforma fiscale 2009 a partire dal 1° gennaio 2010 ha cambiato le condizioni quadro fiscali. Per tale motivo conviene alle imprese riflettere sulla forma giuridica scelta per l’esercizio delle proprie attività.

Dal 2010 le imprese individuali e le società di persone hanno il beneficio della quota esente per utili pari al 13%. Viene applicata una quota esente di base per utili fino a 30.000 euro, mentre per importi superiori la quota esente viene concessa soltanto per determinati investimenti nelle immobilizzazioni o per l’acquisto di titoli privilegiati. La quota esente è limitata a 100.000 euro per anno imponibile e contribuente.

Anche alle società di persone si applica questo doppio limite per società e per socio. Sono agevolati anche i soci-amministratori di società a responsabilità limitata che possono vantare almeno la quota esente base. In questo modo si ottiene approssimativamente una parità dell’imposizione dei redditi di imprese individuali/società di persone e le srl che distribuiscono utili. L’estensione dell’applicazione della quota esente per gli utili è controbilanciata dall’annullamento dell’imposizione agevolata degli utili non prelevati nel caso delle società che redigono un bilancio d’esercizio.

I vantaggi delle nuove aliquote dell’imposta sul reddito sono particolarmente marcati per le imprese individuali e le società di persone. Nel caso della srl possono essere sfruttate soltanto parzialmente attraverso le retribuzioni degli amministratori. Non si deve tuttavia dimenticare che nell’ipotesi dell’accumulo degli utili di una srl si applica ancora la favorevole imposta sul reddito delle persone giuridiche del 25%.

Risulta tuttavia svantaggiosa per le srl la regola secondo cui in determinati casi di prestazioni individuali, ai fini fiscali, i redditi percepiti non sono attribuiti alla società, ma alla persona che le ha rese. Le retribuzioni dei soci-amministratori sono peraltro sempre più soggette a spese accessorie come l’imposta comunale, il contributo del datore di lavoro all’assicurazione ecc. In un caso la Corte Amministrativa ha perfino sentenziato che la rinuncia a percepire la retribuzione di amministratore costituisce un abuso.

La scelta della forma giuridica che dal punto di vista fiscale conviene di più dipende da alcuni fattori. In linea di massima si può partire dal principio che la forma della srl è più opportuna nel caso di elevato reddito e poche distribuzioni, mentre per le imprese individuali e le società di persone è più conveniente nel caso contrario.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , , , | Lascia un commento

Ungheria: Proposte di modifiche alle tasse trasmesse al Parlamento

Il Governo Ungherese ha sottoposto al Parlamento le proposte di modifiche all’imposta sul reddito, sul reddito delle persone fisiche e anche proposte che mirano a riscuotere imposte straordinarie dalle società di telecomunicazioni, società energetiche e le catene del commercio al dettaglio.

Imposta sul reddito. Le modifiche, che dovrebbero entrare in vigore all’inizio del 2011, introdurrebbero un’imposta forfetaria a tutte le forme di reddito delle persone fisiche, compresi dividendi e reddito da capitale nonché salari. Attualmente gli ungheresi pagano il 17% di imposta del reddito fino ad un ammontare di 5 milioni di fiorini ed il 32% per redditi superiori a questa soglia. L’importo dei contributi sociali dei datori di lavoro aggiunti alla base imponibile verrebbe dimezzato nel 2001 e del tutto abolito nel 2012.

Le agevolazioni fiscali per le famiglie sarebbero disponibili per famiglie con uno o più figli. Lo Stato pagherebbe anche un aiuto di 10.000 fiorini al mese per ogni figlio a famiglie con uno o due figli mentre famiglie con più figli riceverebbero un importo più alto.

Le associazioni degli imprenditori come l’Associazione degli Industriali ungheresi, i rappresentanti delle piccole e medie imprese IPOSZ, la Camera del Commercio e dell’Industria e l’Associazione degli imprenditori VOSZ hanno accolto con favore le previste misure mentre la Confederazione nazionale dei sindacati ha dichiarato che dell’imposta forfetaria sul reddito delle persone beneficerebbero soltanto i redditi elevati.

Secondo alcuni esperti, le modifiche comporteranno vantaggi per i redditi medi e alti, cioè per i contribuenti che guadagnano più di 4 milioni di fiorini all’anno. Altri analisti ritengono che i maggiori beneficiari della riduzione dell’imposta sul reddito saranno le famiglie più ricche.

Imposta sul reddito delle persone fisiche. Le modifiche proposte e sottoposte al Parlamento dovrebbero introdurre un’imposta forfetaria del 10% di imposta sul reddito delle società a partire dal 2013 al fine di rendere le società più competitive. Le modifiche consentono a società con una base imponibile non superiore a 500 milioni di fiorini di avvalersi dell’imposta preferenziale del 10% a partire dal 2011. La legislazione già predisposta a metà del 2010 consente alle società la cui base imponibile non supera 250 milioni di fiorini di pagare l’aliquota preferenziale già a partire dalla seconda metà dell’anno in corso. Le società con una base imponibile superiore pagano il 19% di imposta sul reddito.

Imposta di crisi. Le proposte a tale riguardo si riferiscono a società del settore della telecomunicazione, agli enti energetici e alle catene del commercio al dettaglio che dovranno pagare l’imposta per il 2010 sulla base del loro fatturato netto del 2009 entro il 20 dicembre.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , | Lascia un commento

La Lituania e le questioni relative all’IVA

Intermediazioni. L’Amministrazione tributaria lituana ha spiegato in una lettera che se un contribuente IVA lituano acquista servizi di intermediazione da contribuenti stranieri, deve calcolare e pagare l’IVA a valle sul valore imponibile del servizio di intermediazione acquistato.

Questo obbligo si ha anche quando il contribuente non è registrato ai fini dell’IVA. In questo caso è necessario presentare una domanda di registrazione ai fini dell’IVA. La domanda deve essere presentata prima dell’acquisto dei servizi.

Se l’obbligo di registrare ai fini dell’IVA sorge a seguito di un acquisto di servizi da paesi stranieri, il contribuente deve calcolare e pagare l’IVA a valle dalla data in cui l’acquisto è stato realizzato. Questa procedura va seguita anche nei casi in cui il reddito percepito dalle attività soggette ad IVA non ha superato il limite di 100.000 litas negli ultimi dodici mesi.

Senza la registrazione ai fini dell’IVA, il contribuente non ha il diritto di richiedere la deduzione dell’IVA.

IVA trasporti. L’Amministrazione tributaria ha spiegato in una lettera le regole che si applicano al trasporto di merci sulla direttrice paese membro-Lituania-paese non membro operato da diversi trasportatori e da un vettore responsabile dell’intera spedizione.

Nei casi in cui la procedura di esportazione è iniziata in un paese membro e se la procedura stessa è già formalizzata per merci in trasporto e i servizi di trasporto sono direttamente collegati all’esportazione di merci, si applica il tasso 0% di IVA.

Nei casi in cui la procedura di esportazione è iniziata in Lituania, i servizi di trasporto forniti sulla direttrice altro paese membro-Lituania prima dell’inizio della procedura non sono considerati direttamente connessi all’esportazione e pertanto si applica l’aliquota standard dell’IVA.

 

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , , , | Lascia un commento

Austria: Legge per combattere le frodi fiscali

La legge per combattere le frodi 2010 si propone di porre rimedio ad alcune lacune esistenti nella legislazione tributaria. E’ stata approvata dal Governo ma deve ancora essere sottoposta al dibattito nella Commissione Finanze del Parlamento e successivamente approvata dalla Camera.

Un punto di tale legge riguarda i pagamenti di provvigioni a beneficiari i cui nomi non sono resi noti. L’unica sanzione applicata a questi pagamenti finora era l’impossibilità di detrarrli dalla base imponibile come oneri sostenuti dall’impresa.

Ciò nonostante in passato alcuni soci di società di capitale hanno trovato e sfruttato una lacuna nella legge facendo incassare le provvigioni ai proprietari delle società. La distribuzione di utili è soggetta all’imposta sul reddito da capitale del 25% e l’occultamento del vero e proprio beneficiario di provviggioni ha quindi comportato pagamenti ridotti sul piano dell’imposta sul reddito da capitale.

Lo stesso effetto della riduzione dell’imposta sul reddito è stato creato dal pagamento delle provvigioni a persone che non erano soci della società perché il beneficiario non doveva essere notificato all’ufficio imposte. La differenza tra lo svantaggio fiscale creato dalla mancata detrazione della provviggione presso la società pagatrice ed il vantaggio fiscale del beneficiario ha comportato un rendimento dal punto di vista fiscale illecito.

Nella proposta di legge ora presentata si propone l’imposizione di un’imposta straordinaria del 25% ai pagamenti effettuati a favore di persone il cui nome non viene indicato. Per le società con un esercizio diverso dalla data di riferimento del bilancio tale regola avrà effetto retroattivo e sarà applicata ai periodi a partire dall’anno 2010.

La legge prevede inoltre un prolungamento dei termini di prescrizione da sette a dieci anni. Tale prolungamento si applica alle imposte maturate e vantate dall’ufficio imposte dopo la fine del 2002. Il termine di prescrizione dell’IVA evasa nel 2003, per esempio, è pertanto l’anno 2013.

Occorre tener presente che le scritture contabili devono essere conservate soltanto per la durata di sette anni, poi possono essere distrutte. Un’eventuale distruzione potrebbe rendere più difficile o impossibile la presentazione della prova dell’innocenza del contribuente.

A partire dal 2011 i pagamenti di onorari da parte di imprenditori austriaci destinati a paradisi fiscali devono essere notificati all’amministrazione fiscale. Sono eccettuati i pagamenti inferiori a 100.000 euro per destinatario e anno.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , , | Lascia un commento

Belgio: Misure nell’ambito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Le principali misure in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche approvate dal Governo belga alla fine dell’anno sono riassunte qui di seguito. Ad eccezione del beneficio in natura concesso per la corrente elettrica ed il riscaldamento, l’iter parlamentare non è ancora stato del tutto completato.

Riduzione del forfetario per spese professionali. I direttori di società che non deducono le spese effettivamente sostenute ai fini professionali, hanno il diritto ad una deduzione forfetaria che dipende dal salario lordo. L’importo delle spese forfetarie deducibili sarà ridotto dal 5% al 3% del salario lordo e sarà limitato ad un importo complessivo di 1.555,50 euro.

Automobili aziendali. A partire dal 1° gennaio 2010, la valutazione dell’importo del beneficio in natura per le automobili aziendali dipenderà dalle emissioni di CO2 del veicolo. Il valore del beneficio sarà determinato nel modo seguente: chilometri percorsi (uso privato) x emissioni di CO2 dell’automobile x coefficiente di CO2. I coefficienti CO2 da considerare sono 0,00210 euro per grammi di CO2 di motori di benzina, LPG o gas naturale e 0,00230 euro per grammi di CO2 per motori diesel.
La soglia minima per la distanza per stabilire questo beneficio rimane 5.000 km e l’importo non può essere inferiore a 0,10 euro per chilometro.

Spese di carburanti. A partire dal 1° gennaio 2010, la detrazione delle spese sostenute per i carburanti per scopi professionali sarà limitata al 75%.

Beneficio in natura per la corrente elettrica ed il riscaldamento. Un decreto reale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2009 in relazione all’aumento dell’ammontare dell’importo forfetario del beneficio in natura in relazione alla predisposizione a titolo gratuito di corrente elettrica e riscaldamento da parte del datore di lavoro a favore dai lavoratori/direttori.

Investimenti ai fini del risparmio energetico. L’ambito della riduzione fiscale esistente per gli investimenti ai fini del risparmio energetico sarà ridotto perché non sarà più applicata a nuove abitazioni e l’importo massimo sarà ridotto da 2.600 a 2.000 euro a partire dall’anno imponibile 2012. Verrà tuttavia introdotto un importo di 300 euro di riduzione delle tasse per la durata di 10 anni per abitazioni a basso consumo di energia.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , , | Lascia un commento

Belgio: Sentenza sulle transazioni effettuate al valore normale di mercato

Secondo la legislazione belga vantaggi irregolari o gratuiti concessi da una società residente belga ad una società non residente sono imputati alla base imponibile della società belga in questione. La base imponibile tuttavia non è aumentata se un tale vantaggio è concesso ad una società belga.

In un caso trattato davanti alla Corte di Giustizia europea (ECJ), una società belga aveva concesso un prestito esente da interessi ad un’affiliata francese ed aveva pagato la retribuzione della dirigenza alla società madre lussemburghese. L’amministrazione fiscale belga aveva successivamente aumentato la base imponibile della società del 5% a titolo di interessi perché il beneficiario del prestito era associato al datore del prestito, e non aveva permesso la deduzione della retribuzione. Se tale operazione fosse avvenuta tra società correlate belghe, la situazione sarebbe stata diversa.

L’ECJ ha stabilito che la misura belga costituisce una restrizione della libertà di stabilimento perché i vantaggi irregolari o gratuiti concessi da una società belga sono aggiunti alla sua base imponibile nei casi in cui il beneficiario è una società correlata situata in un altro paese membro dell’EU mentre non succede quando il beneficiario del vantaggio si trova nel Belgio.

Secondo la Corte, di conseguenza una società belga potrebbe rinunciare all’acquisto, alla creazione o al mantenimento di un’affiliata in un altro paese membro o all’acquisto o mantenimento di una quota sostanziale in una società stabilita in questo Stato a causa dell’onere fiscale supplementare. Vice versa, le società stabilite in altri paesi membri dell’EU potrebbero non acquistare, creare o mantenere affiliate in Belgio o acquistare e mantenere quote sostanziali in società belghe a causa dell’onere fiscale supplementare imposto dalla legislazione belga.

Pur stabilendo che la misura belga è in contrasto con la libertà di stabilimento, l’ECJ ha anche constatato che la restrizione può essere giustificata dalla necessità di assicurare un’equa distribuzione del potere fiscale tra i paesi membri dell’UE e la prevenzione dell’evasione fiscale. La restrizione di conseguenza è considerata giustificata se la misura belga non va oltre quanto considerato necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti.

L’ECJ ritiene che un tale caso si manifesta se nelle situazioni nelle quali vi è un sospetto che una transazione non sia stata svolta sulla base del normale valore di mercato, il contribuente ha la possibilità di presentare prove di una giustificazione commerciale della transazione e la misura fiscale correttiva è limitata all’importo che supera l’importo che sarebbe stato concordato tra società non correlate.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , , | Lascia un commento

Repubblica Ceca: IVA – cambiamenti nel 2010

Il 1° gennaio 2010, grandi cambiamenti entreranno in vigore in relazione all’IVA. Questi cambiamenti sono compresi sia nel “pacchetto di bilancio” sia nella modifica alla Legge sull’IVA, che ha appena passato la Camera dei Deputati, ma non ha ancora completato l’iter legislativo.

Luogo della fornitura di servizi. Il luogo della fornitura sarà determinato in base alla sede legale del beneficiario del servizio. Il principio del “reverse charge” sarà pertanto applicato alla maggior parte dei servizi. Ciò potrebbe comportare una semplificazione per i pagatori. Le modifiche riguarderanno settori come quello del trasporto delle merci, del lavoro effettuato su beni mobili e dello stoccaggio.

Transazioni al normale prezzo di mercato. La modifica alla Legge sull’IVA introduce regole per l’adeguamento della base imponibile al principio del normale prezzo di mercato da applicare nelle transazioni tra le parti correlate, che sono espressamente definite ai fini dell’IVA. Queste parti comprenderanno anche i dipendenti del pagatore. L’obbligo di determinare la base imponibile secondo il principio del normale prezzo di mercato è limitato alle situazioni dove l’applicazione di un prezzo differente potrebbe comportare una riduzione delle imposte. La regola non si applica ad esempio alle transazioni tra due soggetti passivi che hanno il diritto alla piena deduzione.

Elenchi sulle operazioni intracomunitarie. A partire dal 2010, l’obbligo di presentare gli elenchi sulle operazioni intracomunitarie sarà esteso per includere anche la fornitura di servizi in casi in cui il luogo del servizio è un altro Paese membro. Nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni dovranno essere presentate su base mensile ed esclusivamente in forma elettronica.

Periodo imponibile applicabile alle succursali. Il criterio per determinare la durata del periodo imponibile sarà modificato per gli stabilimenti di società straniere registrati ai fini dell’IVA. Sarà stabilito in base al fatturato realizzato dallo stabilimento (dalla succursale) nell’anno precedente. Se il fatturato è di 10.000.000 di corone o superiore, a partire dal 1° gennaio il periodo imponibile sarà il mese civile. Se il fatturato varia tra 2.000.000 e 10.000.000 corone, il periodo imponibile sarà un trimestre, anche se lo stabilimento potrà optare a favore del periodo imponibile del mese dopo una notifica all’amministrazione fiscale competente. Non vi sarà alcun cambiamento per fatturati inferiori a 2.000.000 corone.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , | Lascia un commento

Macedonia: settore agricolo, settore energetico e collegamenti aerei

Settore agricolo. Il Ministero dell’Agricoltura macedone ha annunciato un bando pubblico per la concessione di 5375 ettari di terreno agricolo di proprietà statale, nelle regioni di Makedionski Brod, Vinica, Gevgelija, Gostivar, Delcevo, Debar, Demir Hisar, Kocani, Kicevo, Kumanovo, Krusevo, Kratovo, Negotino, Ohrid, Probistip, Resen i Cair. La durata della concessione sarà da 15 a 50 anni, in base all’utilizzo del terreno: fino a 50 anni per coltivazione dell’olivo; fino a 30 anni per coltivazione di colture a lungo termine (vigneti, frutteti, luppolo) attività ricreative e turismo rurale; fino a 15 anni per coltivazione di altre colture agricole; fino a 15 anni per prati; e fino a 20 anni per stagni da adibire a pesca o acquacoltura.

Settore energetico. l Comune di Kriva Palanka prevede un progetto di gassificazione della città attraverso il partenariato pubblico-privato. L’investimento dovrebbe essere di 2,5 milioni di euro, dove il partner privato avrebbe costruito il gasdotto, mentre il Comune parteciperà con la fornitura di documentazione progettuale e tasse comunali. Il progetto attuale, include un sistema di 5 km dal collettore del gas naturale della città e 50 km della rete di gasdotto.

Collegamenti aerei. Dalla fine di ottobre la compagnia aerea Airlift Service ha installato un volo da Skopje a Bergamo. Questa è la seconda destinazione di Airlift Service in Italia. La compagnia prevede due voli alla settimana, il mercoledì ed il sabato, ad un costo di 99 euro comprensivo di tasse aeroportuali. Airlift Service ha im collegamento aereo anche con Roma, il giovedì e la domenica, ad un prezzo di 100 euro comprensivo di tasse aeroportuali.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , , , | Lascia un commento

Dati sugli investimenti esteri in Bulgaria

Investimenti esteri. Secondo i dati resi noti dalla Banca Nazionale bulgara, nel mese di ottobre gli investimenti diretti dall’estero verso la Bulgaria hanno registrato una contrazione pari a circa 45 milioni di euro rispetto allo stesso mese del 2009. Nel periodo gennaio-ottobre, gli investimenti dall’estero hanno subito un brusco declino, passando dai 2,56 miliardi di euro del 2009 agli 884 milioni di euro del 2010.
La contrazione degli investimenti dall’estero registrata nel mese di ottobre è probabilmente dovuta ai molti regolamenti di conti intersocietari. Gli investimenti nel settore della finanza, nel commercio e nell’immobiliare, che contribuiscono per una quota compresa tra 60% e 90% al totale degli investimenti dall’estero, quest’anno hanno subito una netta riduzione.

Assicurazioni. Le due società Fata Assicurazioni Danni Spa e Fata Vita Spa, che fanno capo alle Assicurazioni Generali SpA, hanno rilevato quote di minoranza nella banca bulgara Corporate Commercial Bank AD.
IVA. Sei mesi dopo la decisione di rinunciare all’aumento dell’aliquota IVA del 20%, il Ministro delle Finanze Simeon Djankov ha dichiarato che ha intenzione di ridurre tale aliquota a partire dal 2012. Il Ministro non ha tuttavia voluto indicare l’entità della prevista riduzione.

Share
Pubblicato il business | Taggato come , , , | Lascia un commento