Organi sociali. In dicembre la Corte Amministrativa aveva rilasciato una sentenza in relazione alla coincidenza della carica di organo sociale in una società e lavoro subordinato dal punto di vista delle regole dell’assicurazione malattia.
La Corte Amministrativa ha stabilito che l’attività di organo sociale non è un tipo di lavoro considerato nel Diritto del lavoro. Per la conseguente non sussistenza di un impiego, la Corte ha deciso in un caso sottoposto alla sua attenzione che una persona non era coperta dall’assicurazione malattia come impiegato ma soltanto come organo sociale operante per la società. Tale circostanza era consentita dall’assicurazione malattia soltanto in determinate condizioni fino alla fine del 2008.
Con la nuova Legge sull’assicurazione malattia, entrata in vigore nel gennaio 2009, gli organi sociali (di società a responsabilità limitata) non rientrano più nella categoria delle persone coperte dall’assicurazione malattia e non possono assicurarsi nemmeno su base volontaria. Ciò significa che gli organi sociali non hanno diritto alle indennità di malattia e che godono soltanto dell’assicurazione per la pensione.