Ungheria: disposizione sui redditi

Non appena prelevato dal conto, il reddito sarà tassato al tasso applicato al reddito da interessi (attualmente il 16%) in vigore il primo giorno dell’anno in questione. Salvo disposizioni diverse derivanti da un accordo internazionale, il reddito in questione dovrà essere trattato come reddito di fonte ungherese e il cittadino privato come persona residente in Ungheria. L’istituto di credito fornirà all’amministrazione fiscale statale informazioni anonime sui depositi e sui prelievi, nonché sulle imposte che potranno essere detratte dagli importi pagati.

La base imponibile sarà calcolata in funzione del numero degli anni trascorsi tra il momento del deposito e del prelievo: da 1 a 3 anni: 200%; da 3 a 4 anni: 100%; da 4 a 5 anni: 50%, mentre nessuna imposta sarà dovuta dopo il quinto anno.

Nessun’ulteriore imposta dovrà essere versata sul reddito ottenuto nell’ambito di questo regime. In questo modo i cittadini privati possono percepire redditi non imponibili cinque anni dopo il deposito. Occorre tener presente che non vi è alcuna possibilità di chiedere il rimborso di imposte già pagate sugli importi depositati in un CRS.

Sul piano delle imposte sulle successioni il CRS è neutrale ai fini fiscali. Il titolare del conto potrà indicare uno o più beneficiari. In questo caso l’erede sarà trattato come titolare del conto anche per quanto riguarda il deposito.

L’istituto di credito rilascerà un certificato al cittadino privato con le informazioni sul deposito e sui prelievi. Il regime dei CRS sarà successivamente stabilito più in dettaglio con un decreto a parte.

Per avere da Alessandro Pasut una consulenza sull’economia internazionale clicca qui.

Share
Pubblicato il ungheria | Taggato come , | Lascia un commento

Lituania: soglia di reddito

Il Commento sulla Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche è stato integrato per quanto riguarda l’applicazione del tasso del 5%. Il commento modificato stabilisce che nella verifica se il reddito di una società in un determinato periodo imponibile supera o meno la soglia di 1 milione di litas, deve essere considerato il reddito globale della società realizzato in Lituania e all’estero.

Nel caso in cui una società svolge attività in un altro stato attraverso una stabile organizzazione, il reddito complessivo della società lituana e il reddito prodotto all’estero attraverso la stabile organizzazione devono essere presi in condizione escludendo solo i dividenti ricevuti.

Il commento precisa che il reddito da attività agricole deve essere determinato includendo anche il reddito realizzato attraverso una stabile organizzazione operante all’estero ed il reddito di una società straniera realizzato attraverso una stabile organizzazione in Lituania.

Per avere da Alessandro Pasut una consulenza sull’economia internazionale clicca qui.

Share
Pubblicato il Lituania | Taggato come | Lascia un commento

Belgio: nuova circolare sulla fatturazione elettronica

L’Amministrazione IVA belga ha pubblicato una nuova circolare in materia di fatturazione elettronica in cui richiama i requisiti essenziali da soddisfare.

Mentre in passato il requisito dell’autenticità e dell’integrità poteva essere soddisfatto soltanto attraverso la tecnologia della firma elettronica o dell’EDI (trasmissione elettronica dei dati), la prassi legislativa ed amministrativa è cambiata gradualmente in modo da lasciare alle imprese la scelta di come far fronte a questi requisiti.

La nuova circolare si sofferma ampiamente sui commenti concernenti i concetti di “controlli di gestione”. La fattura, se rilasciata su carta o elettronicamente, deve essere considerata nel più ampio contesto delle attività svolte. L’Amministrazione ribadisce in particolare che i soli mezzi tecnologici, come EDI e firma elettronica, non sono più sufficienti a provare l’autenticità di un’operazione e che occorrono invece prove documentate dai controlli di gestione.

La scelta dei metodi di controllo della gestione e della loro applicazione è lasciata al contribuente e dovrebbe comunque essere conforme al tipo di attività svolta, ai fatturati ed alla dimensione dell’impresa. L’Amministrazione fiscale tuttavia fornisce indicazioni e suggerimenti chiari a tale riguardo. Si fa riferimento ai controlli informatici generali, alla possibilità di fare ricorso ad un revisore dei conti esterno oltre all’autocontrollo e la rispettiva documentazione.

Per avere da Alessandro Pasut una consulenza sull’economia internazionale clicca qui.

Share
Pubblicato il Belgio | Taggato come , | Lascia un commento

Belgio: la fatturazione elettronica

L’Amministrazione IVA belga ha pubblicato una nuova circolare in materia di fatturazione elettronica in cui richiama i requisiti essenziali da soddisfare. Il primo requisito è che tale forma di fatturazione deve essere accettata dal destinatario della fattura. Poi l’autenticità e l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura devono essere garantite dal momento del rilascio della fattura fino al termine del periodo di conservazione obbligatoria di 7 anni (o 15 anni nel caso di beni immobili).

Per quanto riguarda il primo requisito, l’amministrazione sottolinea che il diritto alla deduzione dell’IVA sostenuta potrebbe essere compromesso se non è possibile fornire la prova dell’accettazione della fattura elettronica. Si raccomanda pertanto di prevedere un accordo specifico sulla fatturazione elettronica ovvero includere una specifica clausola in un accordo scritto.

Per avere da Alessandro Pasut una consulenza sull’economia internazionale clicca qui.

Share
Pubblicato il Belgio | Taggato come , , | Lascia un commento

Austria: modifica alla Legge sull’imposta sull’acquisto di beni immobili

Le nuove regole distinguono tra acquisti all’interno e al di fuori della famiglia. Nella versione di modifica proposta il termine famiglia è stato ampliato.
Per acquisti a titolo gratuito (donazioni, successioni) all’interno della famiglia l’imposta sarà calcolata sulla base del triplice valore unitario e potrà ammontare al massimo al 30% del valore corrente. Nel caso del trasferimento di beni immobili a titolo gratuito non in famiglia a partire dal 1° giugno 2014 l’imposta sarà calcolata sul valore comune.

Indipendentemente dal tipo di beneficiario, il triplice valore unitario continuerà ad essere la base imponibile per l’unione di tutte le quote di una società in possesso di terreni in una sola persona. I trasferimenti nell’ambito agricolo e forestale saranno calcolati sulla base del valore unico semplice.
Nel caso del trasferimento di aziende a titolo gratuito sarà applicato una quota esente di 365.000 euro. Infine, nel caso della trasformazione giuridica di una società continuerà ad essere applicato il duplice valore unitario.

Per avere da Alessandro Pasut una consulenza sull’economia internazionale clicca qui.

Share
Pubblicato il austria | Taggato come , | Lascia un commento

Repubblica Ceca: nuove disposizioni per il pagamento dell’iva

Secondo l’informazione rilasciata dalla Direzione Generale delle Finanze, l’interesse pubblico è ritenuto in pericolo anche quando un contribuente non adempie i suoi doveri, il suo diritto alla deduzione dell’IVA sostenuta non è riconosciuto ed è ridotto di almeno 500.000 corone e il contribuente contemporaneamente non paga l’importo dovuto a seguito di un accertamento supplementare entro le scadenze previste. In questi casi saranno considerate soltanto le procedure avviate dopo il 1° gennaio 2013 e le procedure il cui risultato avrà un impatto sulle decisioni delle autorità fiscali dopo il 1° gennaio 2014.

Le nuove disposizioni aumentano il numero degli operatori che potrebbero essere interessati dal concetto del pagatore inaffidabile. Anche se le autorità fiscali prenderanno in considerazione anche altre circostanze nella decisione sullo stato di pagatore inaffidabile, è ovvio che i nuovi criteri potrebbero essere soddisfatti da società che non presentano grandi problemi.

Per avere da Alessandro Pasut una consulenza sull’economia internazionale clicca qui.

Share
Pubblicato il Repubblica Ceca | Taggato come , | Lascia un commento

Alessandro Pasut: il mio articolo su “Il Fisco”

Normativa doganale, zone franche e di libero scambio: strategie UE e opportunità d’investimento per le imprese

Una volta identificato il quadro normativo di riferimento e le relative fonti legislative, l’articolo si propone di definire il ruolo assunto dalle zone franche differenziandole, quanto a finalità e caratteristiche, dalle zone di libero scambio.

Verranno così individuati i principali vantaggi, connessi all’istituzione di branch in tali zone, fornendo una mappa di alcune aree geografiche, in ambito europeo, meritevoli d’attenzione.

Obiettivo è quello di consentire al professionista italiano un inquadramento sistematico di tale problematica e al contempo qualificare il regime che caratterizza tali zone, individuando i principali vantaggi concessi all’insediamento dell’investitore estero in esse.

Per scaricare l’articolo completo clicca qui
Il Fisco – Le Zone Franche

Share
Pubblicato il business | Taggato come , | Lascia un commento

Romania: l’importo di IVA

Alessandro_Pasut_2L’importo di IVA incassato per servizi già resi non può essere invertito nel caso dello scioglimento di un contratto.
Il metodo del calcolo della soglia di 2.250.000 leu di fatturato per l’applicazione della contabilità IVA per cassa è stato modificato. Sono in particolare incluse nel calcolo operazioni esenti senza diritto alla deduzione.

Alle persone imponibili che hanno il diritto della ri-registrazione ai fini dell’IVA sarà assegnata l’iniziale partita IVA.
I contribuenti non stabiliti e non registrati in Romania ai fini dell’IVA devono chiedere il rimborso IVA entro il 30 settembre 2014 per fatture rilasciate tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2013.

Per avere da Alessandro Pasut una consulenza sull’economia internazionale clicca qui.

Share
Pubblicato il romania | Taggato come , , | Lascia un commento

Repubblica Ceca: differenze di cambi non realizzati

Alessandro PasutIl 1° gennaio 2014 è entrata in vigore una modifica alla legge sulle imposte sul reddito che spiega come procedere nel caso delle differenze di cambi non realizzati registrate nei libri contabili.
Lo scopo della nuova definizione di oneri e proventi è stato quello di evitare confusione e di precisare che le differenze non realizzate di cambi registrate nella contabilità dovrebbero essere escluse dalla base imponibile.

Mentre questo concetto era già noto, la modifica precisa che il contribuente potrà procedere in tale senso anche per periodi che a decorrere dal 2013. E’ tuttavia importante che tale decisione venga applicata nella stessa maniera alle perdite ed ai guadagni di cambio. E’ altrettanto importante tener presente che le perdite o i guadagni di cambio e non l’utile contabile saranno soggetti alla tassazione al momento del pagamento.

Per avere da Alessandro Pasut una consulenza sull’economia internazionale clicca qui.

Share
Pubblicato il Repubblica Ceca | Taggato come , | Lascia un commento

Austria: modifiche attese alla normativa fiscale

Alessandro Pasut Alla fine di gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza della modifica alla vigente normativa fiscale la cui discussione in Parlamento dovrebbe essere completata entro febbraio.
Per quanto riguarda il regime di consolidato fiscale, la bozza prevede che a partire dal 1° marzo 2014 un gruppo austriaco potrà avere come membri soltanto società di capitale residenti nell’UE o società analoghe residenti in paesi con i quali l’Austria ha stipulato un accordo contro la doppia imposizione nonché un accordo sulla reciproca assistenza fra le autorità competenti.

Membri del gruppo residenti in paesi terzi che non soddisfanno tali requisiti potranno rimanere membri del gruppo ai fini fiscali fino al 31 dicembre 2014. Il 1° gennaio 2015 saranno esclusi automaticamente dal regime di consolidato fiscale austriaco.

Per avere dAlessandro Pasut una consulenza economica clicca qui.

Share
Pubblicato il austria | Taggato come , | Lascia un commento