Repubblica Ceca: modifica all’IVA nei trasferimenti di beni immobili

Alessandro PasutE’ stata approvata la modifica all’IVA dovuta nel trasferimento di beni immobili. A partire dal 1° gennaio 2014 il trasferimento di siti sui quali sono stati eretti strutture o sottoservizi sarà soggetto allo stesso regime IVA a cui è sottoposto il trasferimento di fabbricati.

Nell’ambito dell’imposta sull’acquisto di beni immobili, il Senato ha modificato la proposta del Governo affermando che l’imposta dovuta in relazione all’acquisto o al trasferimento di beni immobili dovrà essere sostenuta anche in futuro dal cedente. L’acquirente dovrà pagare l’imposta soltanto se le parti contraenti inseriscono una clausola in tal senso nel contratto. In altri casi, come ad esempio quello delle aste o dei conferimenti effettuati a favore delle società, l’acquirente dovrà sostenere l’imposta.

Il Senato ha anche approvato il concetto dell’obbligo esistente se l’IVA viene versata in un conto bancario diverso da quello pubblicato dalle autorità tributarie. L’obbligo esisterà soltanto per pagamenti superiori a 700.000 corone.

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Belgio: bonus di liquidazione

Alessandro PasutIn ottobre le autorità tributarie hanno emanato una circolare relativa al regime transitorio che fornisce ulteriori informazioni sulle condizioni che dovranno essere soddisfatte in materia di distribuzione dei dividendi e conferimento del dividendo al capitale della società.
I dividendi dovranno essere versati ricorrendo alle riserve tassate disponibili per la distribuzione agli azionisti. Le distribuzioni di accantonamenti o riserve latenti non sono ammissibili. Il regime transitorio si limita alla distribuzione delle riserve che è stata approvata dall’Assemblea generale prima del 1° aprile 2013.
Di conseguenza per le società il cui periodo contabile coincide con l’anno civile il regime transitorio è applicabile soltanto alle riserve del periodo contabile che finisce il 31 dicembre 2013 a condizione che il rispettivo bilancio d’esercizio sia stato approvato non più tardi del 31 marzo 2013. Se il bilancio d’esercizio è stato approvato dopo il 31 marzo 2013, il regime transitorio si applica alle riserve del periodo contabile che finisce il 31 dicembre 2011.
La Legge programmatica stabilisce un limite per l’importo che può essere distribuito in applicazione del regime beneficiario sulla base delle distribuzioni di dividendi dei precedenti 5 anni.

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Belgio: automobili aziendali

Alessandro PasutDal 1° gennaio 2013 i contribuenti IVA devono limitare la deduzione dell’IVA gravante sulle automobili aziendali al loro effettivo uso ai fini aziendali. Le autorità competenti per l’IVA hanno stabilito tre metodi che le società possono applicare per determinare l’uso ai fini aziendale delle loro automobili: la tenuta di un giornale di viaggio, la rivendicazione di un importo semi-forfetario sulla base della distanza tra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro ed un importo forfetario del 35%.

Nel mese di settembre era stata pubblicata una decisione che ha comportato precisazioni su alcuni concetti e che stabilisce un nuovo metodo per i “camion leggeri” ai fini fiscali. I tre metodi per il calcolo dell’uso aziendale rimangono più o meno così come sono.

La modifica più importante riguarda l’abolizione del limite minimo di quattro veicoli. Ciò significa che il metodo dell’importo forfetario generale del 35% può essere usato da tutti i contribuenti.

Il metodo dell’importo semi-forfetario potrà inoltre essere applicato soltanto nel caso dell’esistenza di un utente “fisso” di un veicolo e soltanto per un veicolo per utente. La percentuale deve essere adattata in caso di cambiamenti dell’uso effettivo del veicolo.

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Croazia: Adesione all’UE

Le fatture relative alle forniture intracomunitarie di merci dovranno essere rilasciate entro il 15° giorno del mese successivo al mese in cui la vendita ha avuto luogo. Se la fattura non viene rilasciata tempestivamente, l’acquirente ha l’obbligo di autoaccertare l’IVA. E’ stata introdotta una facilitazione per la fornitura di merci e di servizi fino a 700 kune (circa 90 euro). Sarà anche possibile rilasciare fatture collettive per più forniture effettuate nello stesso mese.

A partire dal 1° gennaio 2015 sarà abolito l’attuale regime della contabilità a cassa ed i contribuenti IVA soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche non potranno più rinviare il pagamento dell’IVA al periodo in cui il corrispettivo sarà incassato dall’acquirente.

La partita IVA croata consiste della sigla HR seguita del codice di identificazione personale (OIB) che è composto da undici cifre.

I contribuenti che nell’anno precedente hanno fornito merci e servizi per un valore totale (incluso IVA) non superiore a 800.000 kune (circa 106.000 euro), dovranno fornire rapporti mensili se effettuato forniture all’interno dell’UE, altrimenti possono fornire rapporti trimestrali.

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Austria: accordi per evitare la doppia imposizione

Gli accordi per evitare la doppia imposizione dividono i diritti all’imposizione tra le rispettive parti contraenti ma non riguardano le questioni in materia di procedure. Le circostanze nelle quali un contribuente è obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi dipendono pertanto esclusivamente dalla rispettiva legislazione nazionale.

I contribuenti limitatamente imponibili devono presentare una dichiarazione dei redditi austriaca a propria cura quando l’obbligo fiscale è dato secondo l’art. 102 della Legge sulle imposte sul reddito e i redditi austriaci superano il limite di 2.000,00 euro. L’obbligo fiscale sussiste quando i redditi sono attribuibili ad un’impresa austriaca e/o non sono soggetti alla ritenuta alla fonte austriaca (imposta sui salari, imposta sul reddito da capitale, trattenuta ai sensi dell’articolo 99 della Legge sulle imposte sul reddito).

Alessandro Pasut

Le premesse rilevanti ai fini dell’obbligo della dichiarazione devono essere valutate esclusivamente sulla base della legislazione nazionale, sia per quanto riguarda il motivo che l’ammontare. Nell’ambito di questa questione procedurale è pertanto completamente irrilevante se secondo l’accordo contro la doppia imposizione applicabile i redditi sono eventualmente completamente o parzialmente esentati.

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Lituania: commento alla legge sull’amministrazione fiscale

Il commento sulla Legge sull’amministrazione fiscale è stato integrato in relazione alla determinazione delle imposte dovute in base a precedenti dichiarazioni dei redditi.

Se una società non presenta una dichiarazione dei redditi l’ufficio delle imposte ha il diritto di stabilire la passività fiscale sulla base dell’importo di imposte dichiarato nell’ultima dichiarazione presentata. La passività fiscale potrà essere stabilita soltanto se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata tempestivamente. La determinazione dell’imposta dovuta non potrà avvenire in caso di società in fallimento o in via di liquidazione.

Le imposte dovute determinate dall’amministrazione fiscale sono ritenute dichiarate nell’ultimo giorno del periodo imponibile. Gli interessi di mora cominciano ad essere calcolati, i provvedimenti per il recupero sono messi in atto e le altre regole sull’adempimento fiscale sono applicate in merito alla passività stabilita.

Alessandro Pasut

L’amministrazione fiscale ha il diritto di effettuare un controllo del periodo per il quale la passività fiscale è stata determinata dall’amministrazione stessa. In un tale caso la passività stabilita dall’amministrazione non viene accertata e l’imposta è considerata non dichiarata.

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Repubblica Ceca: modifiche alle leggi fiscali

IVA. La Camera dei Deputati sta attualmente discutendo una bozza di legge riguardante le modifiche a leggi fiscali in relazione alla ricodificazione della legge privata. La bozza di legge comprende anche una modifica alla legge sull’IVA che limita la responsabilità del beneficiario di una fornitura relativa all’IVA non versata dal fornitore nei casi in cui il pagamento della fornitura imponibile era stato effettuato in un conto del fornitore diverso da quello pubblicato dall’Amministrazione fiscale.

La responsabilità sarà limitata ai casi in cui il pagamento della fornitura imponibile risulta essere il doppio dell’importo considerato nella legge sulla restrizione dei pagamenti in contanti e cioè 700.000 corone. Questa condizione si applica all’intero pagamento della fornitura imponibile, senza riguardo alla modalità in cui è stato effettuato o al versamento o meno di acconti.

Mentre le modifiche alle leggi fiscali adottate in merito alla ricodificazione della legge privata entreranno generalmente in vigore il 1° gennaio 2014, la modifica alla Legge sull’IVA che cambia le regole della responsabilità per forniture entrerà in vigore il primo giorno successivo al mese della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Alessandro Pasut 1

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Secondo l’UE il Sistema Tributario Bulgaro non necessita di modifiche

Secondo gli esperti dell’UE, il sistema tributario bulgaro è relativamente buono e non richiede significative riforme mentre dovrà migliorare la riscossione delle tasse nonché il controllo e la riduzione di frodi fiscali. Per quanto riguarda l’IVA gli esperti raccomandano di mantenere una larga base al fine di evitare perdite per il bilancio pubblico. La Bulgaria si colloca al 4° posto nell’UE per quanto riguarda la quota di entrate in termini di IVA. Il tasso di riscossione è attualmente del 70% mentre la media europea si attesta al 50%.

In merito alla possibile revisione dell’aliquota forfettaria del 10% sui redditi, gli esperti europei sostengono che la decisione al riguardo è lasciata alla discrezione dei singoli paesi. Le imposte gravanti in altri paesi membri dell’UE sulle categorie di reddito più alte sono del 19% superiori alle imposte applicate ai redditi più bassi. Alcuni esperti bulgari ritengono che la bassa aliquota ha conferito maggiore trasparenza all’economia nazionale ed ha contribuito all’afflusso di investimenti esteri, mentre altri sostengono che la tassazione progressiva sgraverà le persone con i redditi più bassi.

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Austria: impatto della proposta di direttiva

La proposta di direttiva prevede l’obbligo dei paesi membri di punire già l’istigazione o il concorso ed il tentativo di commettere un’attività illegale come reato. E’ altresì prevista la responsabilità delle persone giuridiche, mentre le persone fisiche possono essere punite con l’applicazione di ammende o pene detentive.

In funzione dell’ammontare del danno e del reato commesso, la proposta di direttiva prevede pene detentive tra 6 mesi e 5 anni. Se i reati sono commessi nell’ambito di un’associazione a delinquere, dovrebbero essere applicate pene detentive fino a dieci anni.

In Austria l’effettiva adozione della proposta di direttiva avrebbe un impatto soprattutto per le persone fisiche (amministratori ecc.) che agiscono per conto delle imprese. Dal punto di vista austriaco la proposta significa un notevole aggravamento rispetto all’attuale diritto penale tributario. Nel caso dell’evasione dolosa di imposte, il diritto penale tributario austriaco prevede ammende fino al doppio dell’importo non pagato di imposte. Le pene detentive sono in linea di massima applicate soltanto come sostituzione dell’ammenda.

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Romania: modifiche al Codice Fiscale

Nell’ambito delle modifiche al Codice Fiscale il tipo di servizi resi all’estero e soggetti all’aliquota del 16% è stato esteso e comprende adesso servizi di management, di consulenza, di marketing, servizi di assistenza tecnica, di ricerca e progettazione, servizi di pubblicità nonché servizi resi da avvocati, ingegneri, architetti, notai, contabili e revisori dei conti.

Sono stati introdotti chiarimenti in merito al certificato di residenza fiscale dei non residenti beneficiari di redditi percepiti da fonti romene. Di conseguenza questo documento è considerato autentico anche se rilasciato in formato elettronico o online dalla competente autorità nello Stato straniero.

Ulteriori precisazioni sono state introdotte in relazione alla base imponibile ed alla rispettiva IVA per le forniture di beni o di servizi operate tra parti associate che hanno un diritto limitato alla deduzione nonché alla base imponibile delle immobilizzazioni.

Il valore di mercato per le forniture di beni e di servizi operate tra parti associate è determinato in base agli stessi metodi che si usano per determinare il valore di mercato in relazione ai prezzi di trasferimento quando è possibile individuare una transazione comparabile.

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