Repubblica Ceca: una persona giuridica può agire come direttore di una srl

Come ogni altra persona giuridica, una società a responsabilità limitata può essere membro di un organo di un’altra società. Per questo motivo è possibile che una persona giuridica agisca come direttore di una srl.

Se una società a responsabilità limitata ha più direttori l’atto costitutivo può stabilire che formino un organo collettivo, il cosiddetto consiglio direttivo di una srl. Un tale consiglio prenderebbe delle decisioni in modo analogo al consiglio di amministrazione di una società per azioni, cioè a voto maggioritario salvo che l’atto costitutivo non preveda disposizioni diverse. Per quanto riguarda l’assemblea generale, l’atto costitutivo può liberamente determinare il quorum e la maggioranza necessaria per approvare una decisione.

La modifica più importante rispetto alla normativa attualmente in vigore è che il contributo minimo al capitale sociale ammonta ad una corona. La valutazione di apporti non monetari non dovrà più essere effettuata da un estimatore nominato da una corte.

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Austria: sottoposta le legge di modifica al diritto delle società

Srl. È stata sottoposta la legge di modifica al diritto delle società che prevede innanzitutto la riduzione del capitale sociale minimo delle società a responsabilità limitata da 35.000 a 10.000 euro. Come in passato, all’atto della costituzione il capitale deve essere versato almeno per la metà.

La  riduzione del capitale sociale minimo comporta anche un cambiamento dell’imposta minima sul reddito delle persone giuridiche che ammonta al 5% del capitale sociale minimo previsto dalla legge. Mentre l’imposta minima sul reddito delle persone giuridiche per le società a responsabilità limitata verrà quindi ridotta da 1.750 euro a 500 euro, per le società per azioni rimane invariata a 3.500 euro.

Per la tassazione a cominciare dal 1° luglio 2013 le rate da pagare per il 2013 saranno già calcolate sulla base della ridotta imposta minima. Per quanto riguarda la tassazione prima del 1° luglio 2013 per motivi amministrativi non verranno cambiate le somme degli acconti.

Se la legge viene approvata, le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2013.

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Lituania: modifiche riguardanti le deduzione dell’IVA

Sono state introdotte alcune modifiche al fine di adeguare le disposizioni vigenti in Lituania ad una decisione della Corte di Giustizia Europea del marzo 2012 con la quale è stato pronunciato il divieto di condizionare il diritto alla deduzione dell’IVA all’effettivo pagamento dell’IVA all’importazione.

Un’altra modifica alla Legge sull’IVA stabilisce che non soltanto le persone giuridiche registrate ai fini dell’IVA hanno il diritto alla deduzione ma anche le persone giuridiche lituane non registrate ai fini dell’IVA, che erano tuttavia obbligati a presentare la domanda di registrazione quando i beni/servizi in questione venivano usati per la fornitura di beni/servizi imponibili. Analogamente anche i contribuenti stranieri non registrati ai fini dell’IVA che tuttavia hanno fornito beni/servizi imponibili hanno il diritto alla deduzione dell’IVA.

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Bulgaria: modifiche alle imposte sul reddito delle persone giuridiche

Le più recenti modifiche alla Legge sulle imposte sul reddito delle persone giuridiche introducono tra l’altro nuove regole per la correzione di errori contabili. I contribuenti devono notificare per iscritto l’ufficio delle imposte di errori contabili commessi in esercizi precedenti. Successivamente l’ufficio delle imposte dovrà correggere la base imponibile e l’importo di imposta dovuta per il periodo passato in questione.

A partire dal 2013 gli acconti di imposta mensili e trimestrali dovranno essere calcolati sulla base degli utili previsti per il periodo imponibile corrente. Secondo queste nuove regole, i contribuenti, il cui reddito nell’anno precedente non ha superato la soglia di 300.000 leva, non avranno l’obbligo di versare acconti d’imposta. Questi soggetti potranno scegliere di effettuare acconti trimestrali. I soggetti passivi con un reddito netto superiore a 3.000.000 leva dovranno effettuare pagamenti di acconti mensili.

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Brasile: novità nel settore automobilistico

Settore automobilistico. La Fiat ha ottenuto un prestito di 2,4 miliardi di real (circa 900 milioni di euro) dall’istituto bancario statale Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (Bndes) per la realizzazione della nuova fabbrica di automobili di Goiana, nello Stato nordorientale di Pernambuco. Il Bndes ha specificato che l’impianto avrà una capacità produttiva di 250.000 auto all’anno e sarà inserito all’interno di un complesso che prevede uno stabilimento per la produzione di motori, una pista di prova e un parco industriale destinato a ospitare i fornitori di componentistica. Nel 2012 la produzione brasiliana di Fiat ha raggiunto 759 mila auto e veicoli commerciali leggeri, in crescita del 12,5% rispetto al 2011 e del 10% in confronto al record storico di 690.000 unità stabilito nel 2010.

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Bulgaria: imposta sui depositi bancari e raccolta differenziata

Imposte. Il 1° gennaio è entrata in vigore l’imposta del 10% sugli interessi concessi per i depositi bancari. I cittadini bulgari devono includere gli interessi nelle loro dichiarazioni dei redditi a partire dal 2014. Non saranno tassati gli interessi di conto correnti. L’imposizione degli interessi derivanti dai depositi avverrà nel momento del pagamento, anche se il conto è stato aperto nel 2013.

Settore ecologico. Dal 1° gennaio 2013 è esteso a tutte le aziende bulgare l’obbligo, già applicato alle aziende industriali, di effettuare la raccolta differenziata della carta, della plastica, del vetro e dei metalli e di conferirli per lo smaltimento alle società specializzate autorizzate. L’obbligo riguarda tutti gli operatori che utilizzino immobili a destinazione commerciale, industriale o amministrativa. Competenti per la vigilanza sono i singoli Comuni. Le sanzioni previste per eventuali violazioni vanno da un minimo di 3.000 a un massimo di 10.000 leva (1.500-5.000 euro circa), salvo maggiorazioni per recidività.

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Ungheria: nuove imposte sulle operazioni finanziarie

Imposta sulle operazioni finanziarie. Il Governo ha presentato una bozza di legge che mira all’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2013, di un’imposta sulle operazioni finanziarie gravante su tutte le operazioni svolte con fornitori di servizi finanziari. La legge dovrebbe coprire tutti i fornitori di servizi finanziari registrati in Ungheria o che hanno una filiale nel Paese. Sono esentati soltanto determinati servizi di pagamento offerti dalla Banca Nazionale ungherese.
Secondo la proposta l’imposta sulle operazioni finanziarie sarebbe dovuta su tutti i trasferimenti, versamenti da o in un conto ed ogni altra operazione che ha come conseguenza l’addebito del conto del pagante da parte del fornitore del servizio. Le operazioni che coinvolgono due conti detenuti dallo stesso cliente e le operazioni con conti titoli non danno luogo a tassazione. L’importo imponibile ai fini dell’imposta sulle operazioni finanziarie è l’importo addebitato dal fornitore del servizio al pagante e l’aliquota è dello 0,15.

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Repubblica Ceca: novità sull’imposta sui trasferimenti immobiliari sul sito web del Ministero delle Finanze

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato sul suo sito web informazioni sui concetti fondamentali dell’imposta sui trasferimenti immobiliari che verranno introdotti a partire dal 2014. Le nuove regole sono necessarie perché il concetto dei beni immobiliari è stato modificato nel diritto civile e per la prevista inclusione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni nell’imposta sul reddito.
Il Codice civile, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, introduce l’idea che un fabbricato è parte del terreno e stabilisce anche che la nuova imposta sui trasferimenti immobiliari dovrebbe corrispondere alle nuove norme del diritto delle società e delle cooperative previste nella Legge societaria che anche entrerà in vigore nel 2014.
Secondo i principi della nuova legge, il trasferimento di partecipazioni nelle società che sono proprietarie di beni immobiliari sarà soggetto all’imposta sui trasferimenti immobiliari. Non è ancora disponibile una definizione precisa di queste società immobiliari.

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Croazia: Rimborsi IVA

Rimborsi IVA. Dal 2010 gli imprenditori stranieri, che devono sostenere l’IVA croata sugli acquisti di beni e di servizi, hanno il diritto al rimborso dell’IVA. Essendo i rimborsi dell’IVA soggetti al principio della reciprocità, possono essere richiesti soltanto nei casi in cui il paese, nel quale la società straniera è registrata ai fini dell’IVA, rimborsa l’IVA nazionale alle società croate.
La reciprocità in materia di IVA esiste con la Slovenia ed è applicata all’IVA sostenuta dopo il 1° luglio 2011. Recentemente le autorità fiscali croate hanno confermato che anche gli imprenditori svizzeri possono richiedere il rimborso dell’IVA. In questo caso la reciprocità riguarda l’IVA sostenuta dopo il 1° gennaio 2011. Secondo una recente informazione diffusa dalle autorità fiscali, la reciprocità è entrata in vigore con la Serbia per l’IVA sostenuta dopo il 2 maggio 2012.
Le richieste di rimborso dell’IVA dovrebbero essere presentate entro il 30 giugno da parte di un rappresentante IVA. Il rimborso dell’IVA potrà essere richiesto per un periodo di almeno tre mesi consecutivi ma non per periodi superiori ad un anno. Le richieste potranno essere avanzate per periodi più brevi se il periodo in questione finisce con dicembre.

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Austria: credito fiscale

Nel caso di una perdita, le imposte dovute a seguito di un utile successivo o simultaneo dovranno essere ridotte della perdita. In caso di utili che non sono compensati da perdite precedenti le ritenute devono essere versate successivamente e una perdita, che sarà realizzato in futuro, comporterà un credito fiscale. Il limite superiore di tale credito ammonta al 25% delle perdite.

Investitori privati non possono riportare all’anno successivo le perdite sostenute in un anno fiscale. Le perdite sostenute nel periodo tra il 1° aprile 2012 ed il 31 dicembre 2012 saranno compensate attraverso un conguaglio finale. La scadenza per tale conguaglio sarà il 30 aprile 2013.

Interessi maturati sono immediatamente imponibili a livello del venditore nel momento in cui il titolo è venduto. Interessi maturati su acquisti aumentano le spese di acquisto per l’acquirente ai fini fiscali e riducono quindi il reddito di capitale dopo una successiva vendita.

Valuta straniera acquistata dal 1° aprile 2012 e tenuta in un conto bancario in valuta è soggetta alla tassazione progressiva al posto della ritenuta alla fonte al momento del versamento o del pagamento in euro senza riguardo al periodo di detenzione.

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